CONDIZIONI SPECIFICHE NOLEGGIO ALLA CABINA
(Cabin – Charter)
Servizi operati e gestiti da
Gentedimare S.r.l.
Sede legale: Traversa Primo Levi, n.26 – Castello di Cisterna (Napoli) – CAP 80030
Le presenti Condizioni disciplinano il servizio di “Noleggio alla Cabina” prenotato tramite vitavela.it o altri canali della Società.
Art.1. – Definizioni
1.1 Società/Noleggiante: Gentedimare S.r.l.
1.2 Cliente/Noleggiatore: il soggetto che prenota e sottoscrive il contratto (anche per conto di terzi).
1.3 Ospiti/Partecipanti: le persone fisiche che usufruiscono del posto in cabina.
1.4 Unità: l’imbarcazione da diporto oggetto di noleggio.
1.5 Equipaggio: skipper/comandante e ogni ulteriore membro (se previsto).
1.6 Periodo di Noleggio: l’intervallo tra check-in e check-out indicati in conferma.
1.7 Area di Navigazione: area geografica/marittima indicata nella scheda o conferma.
1.8 Itinerario: proposta descrittiva di rotta/soste, non garantita.
Art. 2 – Oggetto del Contratto
Il servizio di “Noleggio alla Cabina” consiste nella partecipazione individuale o per cabina a itinerari di navigazione proposti da Gentedimare S.r.l., a bordo di unità da diporto condotte da skipper e/o equipaggio incaricato dalla Società.
L’oggetto principale e prevalente del contratto è:
- la navigazione su unità da diporto;
- l’utilizzo dell’imbarcazione;
- il soggiorno a bordo per la durata del noleggio.
La partecipazione avviene in formula condivisa con altri ospiti.
Art. 3 – Inquadramento Normativo
Il servizio di noleggio alla cabina costituisce esercizio di noleggio di unità da diporto con equipaggio in formula condivisa. Esso è disciplinato dal D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della Nautica da Diporto) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e del Codice della Navigazione.
Il servizio ha natura esclusivamente nautica e non integra attività di organizzazione o intermediazione di viaggi ai sensi del Codice del Turismo.
Art. 4 – Esclusione della Disciplina dei Pacchetti Turistici
Il servizio offerto:
- non costituisce “pacchetto turistico” ai sensi del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79;
- non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina delle agenzie di viaggio o tour operator;
- non configura combinazione preconfezionata di servizi turistici eterogenei.
La Società non include né commercializza, nell’ambito del noleggio alla cabina:
- trasporto terrestre o aereo;
- alloggi a terra;
- escursioni esterne autonome;
- servizi turistici indipendenti dalla navigazione.
Eventuali elementi inclusi nella quota (itinerario, soste, utilizzo attrezzature di bordo, attività svolte a bordo, assistenza dello skipper) costituiscono componenti intrinseche e funzionalmente connesse al servizio nautico principale e non assumono autonoma rilevanza ai fini della normativa sui pacchetti turistici.
Art. 5 – Natura del Servizio e Variabilità dell’itinerario
La navigazione da diporto è attività soggetta a variabilità delle condizioni meteo-marine.
Il Cliente riconosce che:
- rotte e soste sono indicative;
- l’itinerario proposto può subire modifiche per ragioni di sicurezza;
- le decisioni dello skipper sono vincolanti.
La sicurezza della navigazione prevale su ogni aspettativa relativa all’itinerario pubblicato.
Art. 6 – Qualificazione del Contratto come Noleggio Nautico in Formula Condivisa
Il rapporto contrattuale tra il Cliente e Gentedimare S.r.l. derivante dalla prenotazione del servizio di “Noleggio nalla Cabina” è qualificato come contratto di noleggio di unità da diporto con equipaggio in formula condivisa (cabin charter).
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, il noleggio di unità da diporto consiste nella messa a disposizione dell’unità, con equipaggio, per un determinato periodo, verso corrispettivo.
Nel caso di noleggio alla cabina:
- l’unità è messa a disposizione di più clienti contestualmente;
- Ciascun partecipante acquisisce il diritto all’utilizzo di un posto letto in cabina doppia condivisa o, qualora concordato, dell’intera cabina ad uso esclusivo.
- la navigazione è effettuata sotto la responsabilità del comandante/skipper incaricato dalla Società;
- il corrispettivo è riferito alla fruizione del servizio nautico e del soggiorno a bordo.
La formula condivisa non altera la natura giuridica del contratto, che resta qualificato come noleggio nautico.
Il contratto non costituisce contratto di organizzazione di viaggio né pacchetto turistico ai sensi del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.
Art. 7 – Oggetto Effettivo della Prestazione e Assenza di Itinerario Garantito
Il Cliente prende atto e accetta che, con la prenotazione del servizio di Noleggio alla Cabina, egli non acquista un itinerario predeterminato e garantito, bensì il diritto a partecipare ad un periodo di navigazione a bordo di unità da diporto appartenenti alla categoria e tipologia indicate nella scheda del noleggio pubblicata sul Sito.
L’oggetto contrattuale consiste pertanto:
- nella messa a disposizione, in formula condivisa, di una cabina o posto letto a bordo di unità da diporto della categoria indicata;
- nella navigazione all’interno dell’area geografica di riferimento indicata;
- nel soggiorno a bordo per la durata stabilita.
Le rotte, le soste, i porti di approdo e le località eventualmente menzionate nel materiale informativo:
- hanno carattere meramente indicativo e descrittivo;
- non costituiscono elemento essenziale del contratto;
- possono essere modificati in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza, condizioni meteo-marine, disposizioni delle autorità marittime o valutazioni tecniche dello skipper.
La Società garantisce lo svolgimento del periodo di navigazione nell’area marittima indicata, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e con la normativa vigente, ma non garantisce il raggiungimento di specifiche destinazioni.
Eventuali modifiche di rotta o itinerario non costituiscono inadempimento contrattuale né danno diritto a riduzioni di prezzo o risarcimenti, qualora determinate da esigenze nautiche o di sicurezza.
Art. 8 – Identificazione e Sostituzione dell’Unità da Diporto
Qualora nella scheda del noleggio sia indicata una specifica unità da diporto (nome e modello), tale indicazione ha finalità descrittiva e informativa.
La Società si riserva il diritto di sostituire l’imbarcazione indicata con altra unità:
- di pari categoria e tipologia;
- con caratteristiche tecniche equivalenti;
- con numero di cabine e servizi analoghi;
- idonea alla medesima area di navigazione.
Qualora, per cause non imputabili alla Società, non sia disponibile un’unità della medesima categoria, potrà essere messa a disposizione un’imbarcazione che offra condizioni di comfort, abitabilità e standard qualitativi analoghi o superiori.
La sostituzione dell’unità, effettuata nei termini sopra indicati, non costituisce modifica essenziale del contratto né dà diritto a riduzioni del corrispettivo o risarcimenti.
Resta salvo il diritto del Cliente al rimborso integrale delle somme versate qualora la Società non sia in grado di fornire alcuna unità idonea allo svolgimento del periodo di navigazione nell’area prevista.
Art. 9 – Condizioni Meteo-Marine, Forza Maggiore e Sicurezza della Navigazione
La navigazione da diporto è attività intrinsecamente soggetta alla variabilità delle condizioni meteorologiche e marine.
Il Cliente riconosce espressamente che vento, mare, condizioni atmosferiche, disposizioni delle autorità marittime o valutazioni tecniche del comandante possono:
- ritardare la partenza;
- modificare l’itinerario;
- limitare la navigazione;
- imporre soste prolungate in porto;
- determinare il rientro anticipato;
- impedire temporaneamente o definitivamente l’uscita in mare.
Tali circostanze costituiscono eventi tipici e prevedibili dell’attività nautica e non configurano inadempimento contrattuale.
Art. 10 – Mancata Partenza per Cause Meteo o di Sicurezza
Qualora, per comprovate condizioni meteomarine avverse o per ragioni di sicurezza, lo skipper ritenga di non poter effettuare la partenza o di dover sospendere la navigazione, la Società non sarà tenuta a riconoscere rimborsi, riduzioni del corrispettivo o risarcimenti.
La permanenza a bordo in porto o in rada costituisce comunque regolare esecuzione del contratto, trattandosi di periodo di utilizzo dell’unità da diporto per la durata pattuita.
Art. 11 – Interruzione Anticipata della Navigazione
L’eventuale interruzione anticipata della navigazione per:
- condizioni meteo-marine avverse;
- guasti sopravvenuti non imputabili a dolo o colpa grave della Società;
- cause di forza maggiore;
- provvedimenti delle autorità;
- esigenze di sicurezza;
non dà diritto a rimborsi totali o parziali, indennizzi o risarcimenti, qualora sia stato comunque garantito l’utilizzo dell’unità da diporto per il periodo contrattuale, anche se in porto.
Art. 12 – Mancata messa a disposizione dell’Unità
Solo nel caso in cui, per cause imputabili esclusivamente alla Società, non sia possibile mettere a disposizione alcuna unità idonea per l’intero periodo contrattuale, il Cliente avrà diritto alla restituzione delle somme versate, con esclusione di ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
Art. 13 – Eventuale Emissione di Voucher per Mancata Uscita Totale
Resta inteso che, qualora per l’intera durata del periodo contrattuale non sia oggettivamente possibile effettuare alcuna uscita in mare a causa di condizioni meteomarine avverse o di provvedimenti delle autorità marittime, la Società potrà, a propria esclusiva discrezione e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità o obbligo contrattuale, riconoscere al Cliente un voucher parziale di importo determinato unilateralmente dalla Società.
Il voucher:
- avrà natura di liberalità commerciale;
- non costituirà rimborso né risarcimento;
- sarà utilizzabile entro il termine indicato dalla Società;
- non sarà convertibile in denaro;
- non darà luogo ad ulteriori pretese economiche.
L’eventuale riconoscimento del voucher non modifica la qualificazione del contratto né implica inadempimento della Società.
Art. 14 – Recesso del Cliente
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata alla Società.
Quando non diversamente previsto all’interno della scheda del noleggio o nella conferma di prenotazione, il recesso comporta l’applicazione delle seguenti penali, calcolate sull’intero importo del servizio prenotato:
- Le disdette pervenute almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio del noleggio danno diritto al rimborso della quota versata.
- Le disdette pervenute tra 60 (sessanta) e 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del noleggio danno diritto all’utilizzo della quota versata per una nuova prenotazione di un imbarco nel medesimo anno solare, previa disponibilità. Qualora il prezzo della nuova prenotazione sia superiore a quello della prenotazione originaria, l’eventuale differenza sarà a carico del Cliente.
- Le disdette pervenute meno di 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del noleggio non danno diritto ad alcun tipo di rimborso
Art. 15 – Natura delle Penali
Le penali sopra indicate sono pattuite ai sensi dell’art. 1382 c.c. e costituiscono liquidazione preventiva del danno subito dalla Società per la perdita della prenotazione, l’approntamento del noleggio e la difficoltà di ricollocazione dei posti a bordo.
Il Cliente rinuncia espressamente a contestare la misura delle penali, riconoscendone la congruità.
Art. 16 – Eventuale Emissione di Voucher in Caso di Rivendita del Posto
Resta inteso che, qualora la Società riesca a rivendere integralmente o parzialmente il posto o la cabina oggetto di cancellazione, potrà, a propria esclusiva discrezione e senza che ciò costituisca obbligo contrattuale, riconoscere al Cliente un voucher di importo determinato unilateralmente dalla Società, al netto di eventuali sconti applicati per la rivendita e delle spese di gestione.
L’eventuale voucher:
- non costituisce rimborso né restituzione automatica delle somme versate;
- non è dovuto;
- è subordinato alla effettiva rivendita del posto;
- potrà essere pari, inferiore o parziale rispetto alle somme incassate dalla nuova prenotazione;
- non è convertibile in denaro;
- avrà validità limitata nel tempo.
Il Cliente prende atto che la Società non è tenuta a fornire prova della rivendita né a comunicare le condizioni economiche della nuova prenotazione.
L’eventuale emissione del voucher non costituisce modifica delle penali pattuite né crea precedente o diritto per successive cancellazioni.
Art. 17 – Limiti di Responsabilità della Società
La Società risponde esclusivamente per i danni direttamente imputabili a dolo o colpa grave propria o dei soggetti di cui deve rispondere ai sensi di legge.
È esclusa ogni responsabilità per:
- eventi derivanti da condizioni meteomarine;
- caso fortuito o forza maggiore;
- fatti di terzi;
- provvedimenti delle autorità;
- condotte di altri partecipanti;
- utilizzo improprio dell’imbarcazione o delle attrezzature da parte del Cliente.
In ogni caso, la responsabilità della Società è limitata al valore del corrispettivo versato per il servizio, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Art. 18 – Rischio Tipico della Navigazione
Il Cliente dichiara di essere consapevole che la navigazione da diporto comporta rischi tipici, tra cui a titolo esemplificativo:
- rollio e beccheggio;
- condizioni meteo variabili;
- movimenti improvvisi dell’imbarcazione;
- utilizzo di attrezzature nautiche;
- spostamenti su ponti bagnati o superfici scivolose.
La partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo nei limiti consentiti dalla legge.
Il Cliente si impegna a rispettare le istruzioni dello skipper e dell’equipaggio in materia di sicurezza.
Art. 19 – Responsabilità per Effetti Personali
La Società non risponde per:
- smarrimento;
- furto;
- deterioramento;
- danneggiamento;
di effetti personali, bagagli, denaro, dispositivi elettronici o altri beni introdotti a bordo dal Cliente.
È onere del Cliente custodire con diligenza i propri beni.
Art. 20 – Responsabilità del Cliente
Il Cliente è responsabile dei danni arrecati:
- all’imbarcazione;
- alle attrezzature di bordo;
- agli altri partecipanti;
- all’equipaggio;
qualora derivanti da comportamento doloso, negligente o contrario alle istruzioni ricevute.
La Società potrà rivalersi nei confronti del Cliente per ogni danno o sanzione derivante da comportamenti imputabili allo stesso.
Art. 21 – Idoneità Psicofisica e Allergie
Il Cliente dichiara di essere in condizioni psicofisiche idonee alla navigazione e di non essere affetto da patologie che possano pregiudicare la sicurezza a bordo.
La Società non risponde di malori, infortuni o condizioni mediche preesistenti non comunicate preventivamente.
Il Cliente garantisce buona acquaticità, esonerando la Società da ogni responsabilità per dichiarazioni mendaci o omesse. Ogni immersione avviene a rischio esclusivo del Cliente, che si impegna a rispettare i divieti e le istruzioni di sicurezza dello Skipper; l’inosservanza di tali ordini libera la Società da ogni responsabilità per infortuni.
Il Cliente ha l’obbligo di comunicare per iscritto eventuali allergie o intolleranze all’atto della prenotazione. In tal caso, la Società si impegnerà a predisporre, per quanto possibile, una cambusa idonea; tuttavia, dati gli spazi ristretti a bordo, non è possibile garantire l’assoluta assenza di contaminazioni crociate. Resta onere del Cliente verificare ogni alimento prima dell’ingestione, esonerando la Società da responsabilità per reazioni accidentali.
Art. 22 – Legge Applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Resta salva l’applicazione delle norme inderogabili a tutela del consumatore, ove applicabili.
Art. 23 – Foro Competente
Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede Gentedimare S.r.l., salvo che il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi di legge, nel qual caso sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Art. 24 – Tentativo di Composizione Amichevole
Prima di adire l’autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare una soluzione bonaria della controversia mediante comunicazione scritta.
Resta salva la possibilità per il Cliente consumatore di accedere agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) previsti dalla normativa vigente.
Art. 25 – Clausola di Salvaguardia
Qualora una o più disposizioni del presente contratto risultino nulle, invalide o inefficaci, tale nullità non comporterà l’invalidità dell’intero contratto, che resterà valido ed efficace per la parte restante.
Art.26 Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:
- Art. 6 – Qualificazione del contratto come noleggio nautico
- Art. 7 – Assenza di itinerario garantito
- Art. 8 – Sostituzione dell’unità
- Art. 9, 10, 11, 12,13 – Meteo, forza maggiore, mancata partenza e voucher discrezionale
- Art. 14, 15, 16 – Recesso e penali
- Art. 17 – Limiti di responsabilità
- Art. 18 – Rischio tipico della navigazione
- Art. 19 – Effetti personali
- Art. 20 – Responsabilità del Cliente
- Art. 23 – Foro competente